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Trust interposti – Inesistenza del trust se trustee non può esercitare i suoi poteri o in caso di ingerenza dei beneficiari o del disponente.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 796 del 1/12/2021, ha chiarito quando il trust è inesistente ed ha specificato che Integra un’ipotesi di trust inesistente anche quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari e per ingerenza dei beneficiari nella gestione. In tal caso i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con “beneficiari individuati” (cosiddetto “trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto “trust opaco”).
Infatti affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente. Già nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, erano state individuate alcune tipologie di trust da ritenere inesistenti in quanto interposti.