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Violazione degli obblighi di assistenza familiare – L’inadempimento deve essere serio e protratto nel tempo – Applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto se omessa corresponsione del mantenimento è meramente occasionale.

La Suprema Corte ha chiarito che “La condotta incriminata dall’art. 570-bis cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di un inadempimento serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Cass. pen., Sez. VI, 14/03/2024, n. 21068).

Con la medesima pronuncia gli Ermellini hanno evidenziato anche che “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità” (Cass. pen., Sez. VI, 14/03/2024, n. 21068).