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Abusiva attività finanziaria – Non si applica il raddoppio delle pene previsto dall’art. 39 l. 262/2005 da ritenersi tacitamente abrogato con riferimento al reato di Abusiva attività finanziaria.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che “La riformulazione dell’art. 132 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 ha comportato l’abrogazione tacita dell’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’art. 132 cit.” (Cass. pen., Sez. Unite, 23/02/2023, n. 17615).

L’art. 132 del d.lgs. 58/98  prevede espressamente che  “1.    Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.”