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Abusivismo finanziario – L’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo senza iscrizione all’albo non integra il delitto di abusivismo finanziario in quanto l’art. 166, comma 2, T.U.F. che riguarda la sola ipotesi di esercizio senza iscrizione dell’attività specifica di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Il Tribunale meneghino ha chiarito che “A fronte di una formulazione normativa che si riferisce espressamente al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario), l’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo in difetto di iscrizione all’albo non può essere ritenuta integrativa del delitto di abusivismo di cui all’art. 166, comma 2, T.U.F. Una diversa conclusione, infatti, determinerebbe una vera e propria estensione analogica in malam partem della fattispecie incriminatrice, come tale non ammissibile. Allo stato, pertanto, l’attività svolta dal consulente finanziario autonomo non iscritto all’albo sarà passibile esclusivamente delle sanzioni amministrative previste nel T.U.F.” (Tribunale Milano, Sez. XII, 17/10/2022).

Si ricorda che l’art. 166 del d.lgs. 58/98  prevede espressamente che: “1.     È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a)   svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b)   offre in Italia quote o azioni di OICR; c)   offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento; c-bis)  gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati 1499. 2.     Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31. 2-bis.    Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista. 3.     Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.”.