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Contratto di agenzia – Nel caso di recesso per giusta causa il preponente non deve indicare sin dall’inizio i motivi potendo essere comunque noti “aliunde”.

Con una recente sentenza gli Ermellini hanno evidenziato che “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche “aliunde”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all’agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati (Rigetta, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 23/12/2016)” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 15-04-2021, n. 10028).

Si ricorda tuttavia che la giurisprudenza merito ha comunque chiarito che “il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – in relazione al recesso del datore di lavoro o del preponente. Ciò posto, la deduzioni di violazioni ulteriori rispetto al mancato raggiungimento dell’obiettivo che non sono state fatte oggetto di contestazione della missiva di recesso, non possono quindi essere valorizzate in sede di appello” (Corte d’Appello Milano Sez. II Sent., 16-02-2021).