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Danno differenziale e rendita INAIL – Occorre distintuere l’indennizzo a titolo di danno patrimoniale da quello a titolo di danno biologico.

La recente pronuncia della Cassazione, con la sentenza n. 30293 del 31 ottobre 2023, ha analizzato in modo approfondito la natura e la funzione della rendita INAIL e ha fornito importanti indicazioni sul calcolo del danno differenziale spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile.

Secondo la nuova pronuncia, è fondamentale distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico. Solo quest’ultimo deve essere scorporato dal complessivo risarcimento liquidato, al netto della personalizzazione e del danno morale.

La Corte ha sottolineato che il giudice di merito deve essere messo nella condizione di conoscere con precisione la composizione dell’indennità INAIL, in modo da poter determinare correttamente la quota destinata a coprire il danno patrimoniale e quella destinata al danno alla persona. Tali informazioni possono essere acquisite d’ufficio dal giudice, che può richiedere all’INAIL dettagli sul valore capitale della rendita corrisposta.

È importante evidenziare che il danno differenziale non può essere calcolato semplicemente sottraendo l’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio calcolato inizialmente. È necessario effettuare una distinzione precisa tra il danno biologico e il danno patrimoniale, al fine di determinare correttamente l’entità del danno differenziale.

La nuova pronuncia della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori del diritto e per le vittime che si trovano ad affrontare la questione del danno differenziale e della rendita INAIL. Essa fornisce chiarezza e orientamento sulle modalità di calcolo e di attribuzione del danno differenziale, garantendo una maggiore tutela per le vittime.