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Diritto bancario – Prova contratto di affidamento con apertura di credito – sconfinamenti del cliente non costituiscono prova.

Recentemente la Suprema Corte ha chiarito come “In tema di contratti bancari, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell’istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sé solo, dell’esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/04/2024, n. 11016). Si ricorda che  l’art. 3 della l. 154/92 prevede l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari. Tuttavia tale norme poteva essere derogata in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla sua entrata in vigore.