Recentemente gli Ermellini hanno evidenziato come sia “… illegittimo il licenziamento irrogato per assenza ingiustificata nei confronti di un lavoratore che aveva presentato in ritardo, nelle more della procedura di contestazione disciplinare, un certificato medico a giustifica dell’assenza sul posto di lavoro. Per gli Ermellini, è pur vero che “la giustificazione dell’assenza non può che essere per sua natura prossima all’evento perché l’accertamento da parte del medico di fiducia non può sopravvenire a distanza di lungo tempo senza che ne siano presenti ragionevoli giustificazioni connesse ad accertamenti necessari”, ma è altrettanto vero che nel caso oggetto della presente disamina “non si evince una assimilazione della mancata comunicazione dell’assenza con la sua ingiustificatezza. Piuttosto per poter ritenere ingiustificata l’assenza si deve poter presumere che la comunicazione delle ragioni giustificatrici o non sia intervenuta ovvero non sia più ragionevolmente possibile anche a cagione del tempo trascorso dall’assenza” (Cass. civ. Sez. lavoro, 10-11-2022, n. 33134).
In tema di licenziamento per assenza ingiustificata si ricorda altresì come “In caso di assenza ingiustificata, infatti, al datore di lavoro grava l’onere di provare la condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possano giustificarlo” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11-08-2022, n. 24697).