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Indennizzo in relazione alle complicanze da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati – Onere della prova in relazione all’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione

Un recentissimo arresto della Suprema Corte ha fatto il punto in tema di onere della prova in ordine al momento da cui far decorrere il termine di prescrizione. Gli Ermellini hanno chiarito che “se con la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, il soggetto emotrasfuso dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa, essendo, dunque, ragionevole presumere che da tale data incominci a decorrere il termine di prescrizione, resta, a questo punto, ribaltato sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l’onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell’esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell’inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo, potendo tale prova essere raggiunta pure in via presuntiva, dovendosi, però, fondare su fatti certi, ovvero dedurre sulla base di massime di esperienza o dell’id quod plerumque accidit, non potendo consistere in una congettura, ovvero in una mera supposizione, ciò che si verifica quando la presunzione si fonda su fatti incerti e viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 13-01-2021, n. 411).

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