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Infortunio sul lavoro e concetto di “occasione di lavoro” la Cassazione precisa che ci rientrano anche tutte le attività preparatorie, accessorie e connesse purché indispensabili con l’unico limite del rischio elettivo – Il “rischio elettivo” sussiste soltanto ove il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

L’art. 2 del D.P.R. n. 1124/65  (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che “1. L’assicurazione comprende TUTTI I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI PER CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. 2. …. …. 3. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. …..”.

La Suprema Corte ha chiarito il concetto di “occasione di lavoro” specificando che “L’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione. Sotto quest’ultimo aspetto, devono ritenersi protette non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa, con l”unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03-08-2021, n. 22180).

Sul rischio elettivo la Suprema Corte si era pronunciata anche di recente evidenziando che “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “RISCHIO ELETTIVO” SUSSISTE SOLTANTO OVE QUESTI ABBIA POSTO IN ESSERE UN CONTEGNO ABNORME, INOPINABILE ED ESORBITANTE RISPETTO AL PROCEDIMENTO LAVORATIVO ED ALLE DIRETTIVE RICEVUTE, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere”  (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 12-02-2021, n. 3763).