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Medici specializzandi – Qualsiasi percorso di formazione deve essere soggetto a remunerazione adeguata a partire dal 01/01/1983.

Il Tribunale di Roma in una recente sentenza ha evidenziato, richiamando anche la normativa europea, come “il quadro normativo ed i principi che si sono via via consolidati in sede europea anche alla luce di quanto recentemente statuito e puntualizzato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3-3-2022 nella causa C-590/20, per cui l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3 paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16-6-1975” (Tribunale Roma, Sez. II, Sentenza, 04/01/2023, n. 211).