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Patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia – 1751-bis c.c.

A mente dell’art 1751-bis (Patto di non concorrenza) “Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”.In assenza di patto, cessato il rapporto di agenzia e il relativo diritto di esclusiva con il conseguente obbligo di non concorrenza in capo all’agente, quest’ultimo può legittimamente attivarsi anche nel senso di far propria la clientela con la quale in precedenza trattava per conto del preponente, o anche di stornare i nuovi agenti dei quali il preponente si serva. La disciplina introdotta dall’art. 1751 bis è particolarmente rigida in quanto prevede l’obbligo della forma scritta a pena di nullità una durata massima di due anni.In giurisprudenza si è inoltre affermato che la clausola contrattuale che vada oltre i limiti di legge è integralmente nulla (T. Milano 16.6.2000). Si è anche affermato trattarsi di clausola vessatoria, come tale priva di effetto se non specificamente approvata per iscritto ove contenuta in condizioni unilateralmente predisposte (C. 14454/2000; C. 6644/1999).È da notare che la norma in questione si applica solo a determinate categorie di agenti, considerati più meritevoli di protezione. L’art. 23, 2° co., L. 29.12.00, n. 422 stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 1 (introduzione dell’art. 1751-bis) si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001”La contrattazione collettiva ha fissato criteri precisi per la determinazione dell’ammontare dell’indennità in questione, a fronte della quale è dubbio se il trattamento minimo stabilito abbia efficacia erga omnes o solo per gli iscritti alle associazioni stipulanti. In mancanza di un accordo sull’ammontare del corrispettivo, in base all’art. 1751 bis, 2° co., esso sarà determinato dal giudice in via equitativa, in riferimento ad alcuni parametri indicati dalla legge. Il codice nulla dice sulle conseguenze della violazione da parte dell’agente del patto di non concorrenza post-contrattuale.L’art. 14 dell’a.e.c. Industria del 2014, all’art.  14 (Patto di non concorrenza post-contrattuale) statuisce “ Con riferimento all’art.1751 bis cod. civ. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza postcontrattuale l’agente o rappresentante, operante in forma individuale o di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una specifica indennità di natura non provvigionale. Salvo diversi più favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell’indennità spettante all’agente o rappresentante per l’intera durata massima (due anni) del patto di non concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l’ammontare dell’indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in rapporto all’effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull’intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni. In caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del preponente, né da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO, da pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS, né da grave inabilità che non consenta più lo svolgimento dell’attività, la misura dell’indennità è ridotta al 70%, limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.In caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il rapporto cessato valga almeno l’80% del monte provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l’indennità del monomandatario. L’agente o rappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni presi a riferimento. In caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto dovrà restituire al preponente gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata. 

anni durata rapportomonomandatoPlurimandato
oltre 10 anni12 mensilità10 mensilità
oltre 5 e fino a 1010 mensilità8 mensilità
fino a 5 anni8 mensilità6 mensilità

Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza previsto dall’art. 1751 bis del codice civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile”.