La Cassazione fa chiarezza sui diritti dei congiunti e sull’onere della prova
Quando un lavoratore perde la vita o subisce gravi lesioni a causa di un infortunio sul lavoro, i familiari si trovano di fronte a un reticolo di diritti spesso difficile da orientare. C’è la rendita INAIL, ci sono i risarcimenti civilistici, ci sono le azioni contro il datore di lavoro. Ma attenzione: non tutti questi strumenti si sommano liberamente, e non tutti si percorrono davanti allo stesso giudice.
La Cassazione, con una serie di pronunce recenti che meritano attenzione, ha tracciato confini precisi. Conoscerli può fare la differenza tra vincere e perdere una causa.
Il primo ostacolo è processuale: il giudice del lavoro o il giudice civile ordinario?
La risposta dipende da come i familiari inquadrano la loro domanda. Se agiscono iure hereditario — cioè come eredi del lavoratore defunto, facendo valere un diritto che era già sorto in capo a lui — possono rivolgersi al giudice del lavoro. Ma se agiscono iure proprio — come soggetti autonomi che hanno direttamente subito un danno dalla morte del loro congiunto — la competenza appartiene al giudice civile ordinario, individuato secondo il criterio del valore della causa.
Lo ha ribadito con chiarezza la Cassazione in più occasioni: “Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro… la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non ‘jure hereditario’… bensì ‘jure proprio’, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno” (Cass. civ., Sez. III, n. 9972/2025; conf. n. 907/2018).
Un errore di inquadramento in questa fase può costare caro: incompetenza, opposizioni procedurali, rallentamenti. Meglio muoversi con consapevolezza fin dall’inizio.
Il secondo nodo è sostanziale: i familiari possono avvalersi delle stesse “facilitazioni probatorie” garantite al lavoratore dall’art. 2087 c.c.?
La risposta è no. Il datore di lavoro ha obblighi contrattuali di sicurezza nei confronti del lavoratore, non dei suoi familiari. Con questi ultimi non esiste alcun rapporto contrattuale. Di conseguenza, la responsabilità del datore verso i congiunti è di natura extracontrattuale, regolata dall’art. 2043 c.c., e il regime probatorio è quello classico del torto aquiliano.
Questo significa che i familiari devono dimostrare:
La colpa, in particolare, non si presume: va provata. I familiari devono dimostrare che l’evento era prevedibile e evitabile attraverso appropriate misure di sicurezza.
La Cassazione ha confermato questa impostazione in un caso emblematico: il marito di un’infermiera aggredita sessualmente da un paziente aveva agito contro l’azienda sanitaria, ma la sua domanda è stata respinta perché non aveva fornito prova sufficiente della prevedibilità e della prevenibilità dell’evento (Cass. civ., Sez. III, n. 32072/2024).
La terza questione riguarda il rapporto tra la rendita INAIL e il risarcimento per la perdita del legame affettivo con il familiare scomparso.
Molti pensano — spesso erroneamente — che la rendita INAIL erogata ai superstiti “copra tutto”. Non è così.
La Cassazione ha precisato che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale attiene esclusivamente alla sfera non patrimoniale: la lesione degli affetti, della solidarietà familiare, del legame emotivo e quotidiano con il congiunto. Questo danno non può essere “compensato” né confuso con la rendita INAIL, che ha invece funzione indennitaria rispetto al danno biologico e patrimoniale del lavoratore (Cass. civ., Sez. III, n. 2624/2026).
In pratica: INAIL e risarcimento del danno parentale sono due voci distinte, con finalità diverse, che devono essere valutate e liquidate separatamente.
Queste sono distinzioni tecniche che nella pratica fanno la differenza tra ottenere un risarcimento e vedersi respingere la domanda. Se hai vissuto la perdita di un familiare a causa di un infortunio sul lavoro, o stai assistendo congiunti in questa situazione, il consiglio è di non improvvisare e di rivolgersi subito a un avvocato esperto che sappia orientarsi in questo quadro normativo.
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Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, n. 9972/2025 — Cass. civ., Sez. III, n. 32072/2024 — Cass. civ., Sez. III, n. 2624/2026 — Cass. civ., Sez. III, n. 907/2018