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Recesso nei rapporti bancari – Recesso improvviso – c.d. recesso ad nutum.

L’art. 1833, comma 1°, c.c. fa espresso riferimento alla facoltà dei contraenti di recedere dal rapporto, qualora lo stesso è a tempo indeterminato, ad ogni chiusura, dando un preavviso di dieci giorni. Il diritto di recesso trova come limite il rispetto delle regole di correttezza e buona fede. Infatti, nel caso in cui la banca eserciti il diritto di recesso dal rapporto di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste e arbitrarie (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).

Parimenti in tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso ad nutum della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 1845, comma 3°, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall’art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Sul punto si è espressa la Suprema Corte evidenziando proprio che “In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso “ad nutum” della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall’art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l’inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all’innalzamento del limite dell’apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione non autorizzata. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 08/01/2016)” (Cass. civ. Sez. I Ord., 22-12-2020, n. 29317).

Si ricorda come, sempre gli Ermellini, avevano chiarito che “ Il principio della buona fede oggettiva, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti, non solo vincola i contraenti nella fase dell’esecuzione del contratto ed in quella della sua formazione, ma deve intendersi riferito anche agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, a tale conclusione pervenendosi sull’assunto che la clausola generale di correttezza e buona fede costituisce un autonomo potere giuridico espressione del generale dovere di solidarietà sociale e come tale è idonea ad imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire preservando le ragioni dell’altra” (Cass. civ., Sez. III, 18/09/2009, n. 20106).