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Responsabilità della pubblica amministrazione – Danno per inadempimento o per ritardo nell’azione amministrativa – criteri ed onere della prova – colpa di apparato.

I Giudici di Palazzo Spada, con una serie di recenti sentenze, hanno fatto il punto sulla in ordine al diritto al risarcimento del danno da per inadempimento o ritardo da parte della Pubblica amministrazione evidenziando che “L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stata adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento” (Cons. Stato Sez. IV, 22-07-2020, n. 4669). Parimenti hanno chiarito che “Il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Non basta, quindi, il comportamento colpevole dell’amministrazione, essendo necessario il nesso di stretta consequenzialità tra detto comportamento e il danno rivendicato dall’interessato nel senso che il comportamento deve essere antecedente necessario dell’evento che deve rientrare tra le conseguenze normali e ordinarie del fatto colposo” (Cons. Stato Sez. III, 06-07-2020, n. 4336).
Conforme anche l’importante pronuncia di maggio 2020 secondo cui “In tutte le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1411/2010.)” (Cons. Stato Sez. II, 25-05-2020, n. 3269)“Il risarcimento del danno da ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce un effetto del ritardo in sé e per sé; infatti l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo. Benché l’art. 2-bis L. n. 241 del 1990, rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione, prevedendolo anche a prescindere dall’esito del procedimento, la domanda deve essere comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1411/2010.)” (Cons. Stato Sez. II, 25-05-2020, n. 3269) e “Il risarcimento del danno da ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce un effetto del ritardo in sé e per sé. L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, infatti, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo. Benché l’art. 2-bis Legge n. 241 del 1990, rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione, prevedendolo anche a prescindere dall’esito del procedimento, la domanda deve essere comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. La consulenza tecnica d’ufficio non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato e non esonera la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste. La sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integra la colpa dell’Amministrazione, dovendo anche accertarsi se l’adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede – alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio dell’attività amministrativa – e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all’ipotesi dell’errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto” (Cons. Stato Sez. II, 25-05-2020, n. 3269).
Anche i tribunali amministrativi confermano l’orientamento precisando che “Nell’azione di responsabilità per danni contro la pubblica amministrazione il principio dispositivo in forza del quale il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto oltre che della consequenzialità immediata e diretta dello stesso dall’inadempimento o dal ritardo, opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento” (T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 06-07-2020, n. 442) e che “Nella fattispecie del danno da ritardo provvedimentale dell’amministrazione pubblica i parametri da utilizzare per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria sono quelli richiesti in tema di accertamento della responsabilità extracontrattuale di cui alla normativa dell’art. 2043 c.c., mediante la verifica dei presupposti sia di carattere oggettivo che soggettivo che connotano tale tipologia di responsabilità e dei quali il richiedente deve fornire la prova rigorosa a cura della parte che invoca il risarcimento” (T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 25-06-2020, n. 250).
Interessante la pronuncia del TAR Toscana sulla “colpa di apparato” con cui viene stigmatizzato che “Sussiste l’elemento soggettivo della “colpa di apparato” quando a fronte dell’evidente dilatazione dei tempi procedimentali, l’Amministrazione non offre alcuna particolare giustificazione se non un richiamo apodittico alla “complessità del procedimento” stesso e alla “natura degli interessi pubblici da tutelare”, senza evidenziare specifiche ragioni che abbiano determinato il ritardo. Il comportamento operoso richiesto all’interessato, improntato all’ordinaria diligenza, non comprende attività implicanti sacrifici, esborsi o assunzione di rischi quale può essere l’esperimento di un’azione giudiziaria, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà dall’esito non certo. Nel novero delle azioni che il debitore ha l’onere di compiere per evitare l’aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. non è compresa la proposizione e la coltivazione di domande giudiziali” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 23-06-2020, n. 783).
Sull’onere della prova è importate aver chiaro l’azione di responsabilità è diversa dall’azione di annullamento atteso che “Ai sensi degli art. 30, 40 e 124, 1 comma, D.Lgs. n. 104/2010, il danneggiato deve infatti offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto (oltre che della consequenzialità immediata e diretta dello stesso dall’inadempimento e dal ritardo – artt. 2056 e 1223 cod. civ.), poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: quest’ultimo, infatti, si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, cod. civ.” (T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 19-06-2020, n. 412). Tale concetto è stato ribadito anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia secondo cui “Con riferimento alla responsabilità della P.A., l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (Cons. giust. amm. Sicilia, 09-06-2020, n. 420) e “In tema di responsabilità della responsabilità della P.A., l’art. 2-bis, comma 1, L. n. 241/1990 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo (nonché da inerzia dell’amministrazione) nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell’amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo” (Cons. giust. amm. Sicilia, 09-06-2020, n. 420).
Per completezza si segnala anche l’orientamento del TAR Campania secondo cui “La fattispecie dell’indennizzo da ritardo nel provvedere della pubblica amministrazione, va nettamente distinta da quella prevista dall’art. 2-bis, comma 1 della Legge n. 241/1990 atteso che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell’indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento” (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 16-06-2020, n. 2417).

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