L’art. 2383 c.c. (Nomina e revoca degli amministratori) prevede che “ …. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. ….”.La Suprema Corte ha chiarito che “Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell’amministratore di società di capitali, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori” (Cass. civ. Sez. I, 06-10-2020, n. 21495).
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