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Riforma dello sport – Lavoro sportivo – Novità introdotte dalla riforma a decorrere dal 01/07/2023.

Con l’art. 25 del Decreto legislativo n. 36/2021 è stata eliminata, nell’ambito del lavoro sportivo, la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico è si è data una definizione unitaria della figura del lavoro sportivo statuendo: “1.    È lavoratore sportivo L’ATLETA, L’ALLENATORE, L’ISTRUTTORE, IL DIRETTORE TECNICO, IL DIRETTORE SPORTIVO, IL PREPARATORE ATLETICO E IL DIRETTORE DI GARA che, senza alcuna distinzione di genere e INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. 1-bis.     La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport. 2.    Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. … … “.

Inoltre l’art. 26 prevede, per il lavoro subordinato sportivo, una deroga all’applicazione di alcune delle principali norme previste per il lavoro ordinario e che “ … Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, …”.

Altra importante caratteristica prevista dal comma 6 dell’art. 26 attiene al divieto di apporre clausole di non concorrenza.

A mente dell’art. 27 “ … 4.    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni …. conformemente all’accordo collettivo stipulato” . Inoltre “ ..5.    La società ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. UNITAMENTE AL PREDETTO CONTRATTO DEVONO ESSERE DEPOSITATI TUTTI GLI ULTERIORI CONTRATTI STIPULATI TRA IL LAVORATORE SPORTIVO E LA SOCIETÀ SPORTIVA, IVI COMPRESI QUELLI CHE ABBIANO AD OGGETTO DIRITTI DI IMMAGINE O PROMO-PUBBLICITARI RELATIVI O COMUNQUE CONNESSI AL LAVORATORE SPORTIVO. L’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto”.

Le principali deroghe alle norme ordinarie del lavoro subordinato riguardano:

  1. L. 300/70: art. 4 (impianti audiovisivi), art. 5 (accertamenti sanitari) e art. 18 (tutela in caso di licenziamento);
  2. L. 604/66: norme sui licenziamenti individuali;
  3. L. 92/2012: art. 1 commi da 47 a 69 disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore;
  4. L. 108/90: art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno), art. 4 (area di non applicazione), art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali);
  5. L. 223/91: art. 24 norme in materia di riduzione di personale;
  6. D.Lgs. 23/2015: disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti
  7. Art. 2103 c.c.