Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna su una questione che tocca in profondità la vita di imprese e famiglie: quando una banca o un intermediario finanziario può legittimamente segnalare un cliente “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia? La risposta è netta: non è sufficiente il mero inadempimento.
La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è il grande archivio nel quale gli intermediari condividono informazioni sull’esposizione debitoria dei clienti. La classificazione “a sofferenza” rappresenta il livello più grave: segnala al sistema bancario che quel soggetto è in una condizione di insolvenza, o comunque di grave e non transitoria difficoltà economica.
Gli effetti, per chi la subisce, sono spesso pesantissimi: revoca degli affidamenti, rifiuto di nuovi finanziamenti, chiusura delle linee di credito commerciali, impossibilità di accedere al mutuo casa o a un leasing strumentale. Per un’impresa, una segnalazione errata può trasformarsi in una condanna a morte finanziaria nel giro di settimane.
Due società convenivano in giudizio l’intermediario sostenendo che la segnalazione a sofferenza era stata effettuata illegittimamente, per il mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing per un importo di poco superiore a 41.000 euro. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, avevano rigettato le domande, ritenendo sufficiente, ai fini della legittimità della segnalazione, il dato oggettivo del mancato pagamento dei canoni.
La Prima Sezione Civile ha cassato la sentenza d’appello e ha rimesso la causa al giudice del rinvio. Il principio affermato è chiaro:
“In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, il mero inadempimento del debitore (nella specie, mancato pagamento di canoni di leasing) non è, di per sé solo, sufficiente a giustificare la segnalazione a sofferenza, essendo invece necessario accertare nel rispetto della disciplina del T.U.B., della delibera CICR 29.3.1994 e delle Istruzioni della Banca d’Italia la sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria o di gravi e non transitorie difficoltà economiche, sostanzialmente equiparabili allo stato di insolvenza, ancorché non accertato in sede concorsuale” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 12/03/2026, n. 5593).
L’ordinanza si pone nel solco di un orientamento ormai consolidato della Prima Sezione: già con la sentenza del 24 maggio 2010, n. 12626, la Cassazione aveva escluso che la sofferenza potesse essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente, o dall’apprezzamento generico dei bilanci. Occorre invece una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, che prenda in esame indicatori oggettivi: revoca di affidamenti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, protesti, procedure esecutive in corso, operatività sul mercato, consistenza del patrimonio rispetto al debito.
Nella successiva ordinanza n. 23453 del 26 ottobre 2020, richiamata anche dalla pronuncia in commento, la Corte ha precisato che la nozione di sofferenza rilevante per la Centrale Rischi è più “sfumata” (levior) rispetto allo stato di insolvenza fallimentare: non occorre provare l’incapienza definitiva del debitore, ma è comunque necessaria “una valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica”. Lo stesso principio è stato ribadito, in termini sostanzialmente identici, da Cass. civ., Sez. I, Ord. 15/12/2020, n. 28635 (Rv. 660046-01).
Un profilo che nella pratica forense ricorre spesso è quello del cliente che non paga perché contesta la correttezza del calcolo, i tassi applicati, le competenze addebitate, o più in generale la sussistenza stessa del credito. La Cassazione è costante: se la contestazione non è manifestamente infondata, il mancato pagamento assume natura di inadempimento “volontario” e non può essere letto come sintomo di incapacità finanziaria. Segnalare in quel contesto significa violare i principi di correttezza e buona fede nei rapporti bancari e può fondare un’azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La tutela passa, nei casi più urgenti, per un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzato alla revoca della segnalazione e, sul piano di merito, per un’azione di accertamento dell’illegittimità della segnalazione e di risarcimento del danno. Il danno è spesso in re ipsa (perdita di affidamenti, revoca di linee di credito, rifiuto di nuovi finanziamenti, danno reputazionale verso clienti e fornitori), ma va documentato con precisione attraverso corrispondenza bancaria, dinieghi formalizzati e, per le imprese, bilanci e andamento dei ricavi nel periodo successivo alla segnalazione.
Il tempo è il fattore critico. Quanto più a lungo una segnalazione a sofferenza permane in Centrale Rischi, tanto più profondi sono i suoi effetti sul merito creditizio del cliente. Acquisire subito il flusso di ritorno della Centrale Rischi, leggere correttamente la classificazione, individuare gli elementi che smentiscono la diagnosi di sofferenza: è la prima cosa da fare quando si riceve una lettera di revoca o si scopre che un istituto ha negato un finanziamento per via di una segnalazione.
Lo Studio Legale Massafra, con sede in Roma, assiste imprese e privati nelle controversie bancarie e da segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi.