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Stabilizzazione nei grandi Enti di Ricerca: la proroga al 31 dicembre 2026 e il caso CNR

Per migliaia di ricercatori e tecnologi assunti a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2017, n. 75 (c.d. Riforma Madia) rappresenta ancora oggi la via principale per trasformare anni di lavoro precario in un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La buona notizia è che, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) – e quindi anche per il Consiglio Nazionale delle Ricerche – la finestra è stata prorogata al 31 dicembre 2026. La notizia meno incoraggiante è che, dietro questa proroga, si gioca una partita interpretativa delicata, in cui la selezione dei requisiti e il calcolo dell’anzianità continuano a generare contenzioso.

Il quadro normativo in sintesi

L’art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017 consente alle pubbliche amministrazioni, fino a una data inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che, alla data di scadenza, risulti in possesso congiunto dei tre requisiti storici: assunzione, anche con modalità diverse, con procedure concorsuali; servizio effettivo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto; servizio alle dipendenze dell’amministrazione che procede.

Per gli Enti Pubblici di Ricerca la finestra temporale è stata più volte differita. La dottrina più recente lo ribadisce con chiarezza: le procedure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017, la cui vigenza si è esaurita il 31 dicembre 2024, restano invece aperte «per il personale impiegato negli enti di ricerca, che può essere stabilizzato fino al 31 dicembre 2026» (A. Riccobono, Lo scorrimento delle graduatorie: le procedure di stabilizzazione e la mobilità esterna, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2025, p. 376).

Non si tratta, peraltro, di una semplice replica della disciplina generale. Per gli EPR operano alcune previsioni speciali:

  1. l’art. 20, comma 11, D.Lgs. 75/2017, che consente il computo dei periodi di servizio svolti non solo presso l’ente che procede, ma anche presso altri enti di ricerca e università;
  2. l’art. 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 126, convertito in L. 20 dicembre 2019, n. 159, che impone espressamente, ai fini del calcolo del triennio, il computo delle collaborazioni coordinate e continuative e degli assegni di ricerca;
  3. la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (par. 3.2.7), elevata a rango sostanzialmente legislativo dall’art. 1, comma 669, L. 27 dicembre 2017, n. 205, che include fra le “forme contrattuali flessibili” utilmente computabili per gli EPR proprio i co.co.co., gli assegni e le borse di ricerca.

In altri termini: per un ricercatore precario del CNR, un contratto di co.co.co. stipulato con un’università pubblica o con un altro EPR, dotato degli indici tipici della parasubordinazione (assimilazione fiscale ex art. 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR; iscrizione alla Gestione Separata INPS; copertura INAIL parasubordinati), è periodo che deve essere valutato ai fini del triennio.

Il caso CNR: come i TAR hanno fissato i punti fermi

La giurisprudenza amministrativa sul CNR è oggi un filone solido e in buona parte coerente. Tre sentenze meritano di essere tenute presenti da chiunque debba impugnare un’esclusione o, al contrario, difendere la scelta dell’amministrazione.

La prima è la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2022, n. 43, che ha accolto il ricorso di un ricercatore escluso dalla procedura di stabilizzazione CNR, condannando l’ente alle spese. Il principio ricavabile è netto: le clausole del bando, e le conseguenti valutazioni della commissione, non possono essere interpretate in chiave estensiva-escludente, soprattutto quando l’interpretazione finisce per frustrare la stessa ratio della stabilizzazione. La pronuncia è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 luglio 2023, n. 7103, che ha aggiunto un profilo decisivo: il provvedimento di esclusione è illegittimo anche per difetto di motivazione quando l’ente non chiarisca, voce per voce, perché l’attività svolta dal candidato non integri il requisito richiesto.

Su questa scia si è posta la successiva T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 16 maggio 2024, n. 9732, che ha annullato le esclusioni di due ricercatori per mancato computo di periodi svolti presso università e altri enti di ricerca, riconoscendo ancora una volta il ruolo della Circolare 3/2017 come criterio interpretativo vincolante, e l’operatività dell’art. 20, comma 11, per il computo intersettoriale dei servizi.

Il tassello più recente è offerto dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 13 giugno 2025, n. 11621: esclusione da stabilizzazione per mancato computo di co.co.co. svolti presso un’università pubblica. La sentenza ribadisce che, per effetto combinato dell’art. 20 e dell’art. 6 D.L. 126/2019, il computo non è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione.

Va segnalato, per completezza, un precedente che va letto con cautela: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 20 maggio 2025, n. 9637, che ha rigettato un ricorso contro il CNR. La decisione non smentisce il filone favorevole: ha semplicemente escluso la computabilità di un co.co.co. svolto presso un consorzio privatistico, non riconducibile al perimetro degli enti di ricerca pubblici. Il principio, letto correttamente, finisce per rafforzare la tesi del ricorrente “tipico”, il cui servizio è stato prestato presso università o EPR.

Il profilo europeo

Il CNR non può opporre argomenti di diritto dell’Unione per restringere l’area della stabilizzazione. La Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 15 dicembre 2022, cause riunite C-40/20 e C-173/20, ha chiarito che la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non si applica alla differenza di trattamento fra ricercatori degli EPR e ricercatori universitari: si tratta di situazioni non comparabili. Ne segue, come rilevato in dottrina, che l’art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 «riconosce la possibilità di stabilizzare i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca che abbiano i requisiti previsti» (A. Marra, I ricercatori di tipo A hanno diritto alla valutazione per il ruolo da associati?, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2025, p. 483).

Cosa fare se si è stati esclusi (o si teme di esserlo)

Tre indicazioni pratiche, maturate sul contenzioso recente.

Primo: chiedere l’accesso agli atti della procedura e, in particolare, ai verbali della commissione, per capire se l’esclusione si fondi su una valutazione motivata oppure su un automatismo non computativo dei co.co.co. e degli assegni.

Secondo: valutare, in parallelo, un’istanza di autotutela prima del ricorso. Spesso la risposta (o il silenzio) dell’ente consente di mettere a fuoco il reale motivo dell’esclusione e di calibrare l’azione giurisdizionale.

Terzo: rispettare con rigore il termine di 60 giorni per il ricorso al TAR Lazio, sede competente per i provvedimenti del CNR, e preparare fin da subito una robusta istruttoria documentale: copia dei contratti, buste paga, CU, certificati INPS Gestione Separata, attestazioni INAIL, prospetto riepilogativo dei giorni di servizio. Questi documenti sono decisivi per dimostrare che il rapporto era genuinamente parasubordinato e dunque computabile.

Il punto

La proroga al 31 dicembre 2026 è un’occasione vera: una strada, ancora aperta, per consolidare anni di ricerca svolti con contratti flessibili. La legge e la giurisprudenza amministrativa hanno tracciato binari chiari a favore del candidato. Il rischio, però, è che l’esclusione – basata su un’interpretazione restrittiva del requisito triennale – tagli fuori proprio chi, sostanzialmente, avrebbe titolo.

Se sei un ricercatore, tecnologo o collaboratore di un ente pubblico di ricerca e hai dubbi sulla procedura, sui requisiti, o sulla correttezza di un provvedimento di esclusione, contattata pure lo Studio Legale Massafra per un approfondimento mirato sulla singola posizione.

Studio Legale Massafra — Roma, Viale Bruno Buozzi 59 — info@studiomassafra.com — 06 812 46 42


Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
Art. 20, commi 1 e 11, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — Art. 6, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 126, conv. L. 20 dicembre 2019, n. 159 — Circolare n. 3/2017 del Ministro per la P.A., par. 3.2.7 — CGUE, Sez. VI, 15 dicembre 2022, cause C-40/20 e C-173/20 — T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 4 gennaio 2022, n. 43 — Cons. Stato, Sez. VII, 20 luglio 2023, n. 7103 — T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 16 maggio 2024, n. 9732 — T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 20 maggio 2025, n. 9637 — T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 13 giugno 2025, n. 11621 — A. Riccobono, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3/2025, p. 376 — A. Marra, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4/2025, p. 483.