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Tutela dei disabili – Le vittime di discriminazione hanno diritto al risarcimento dei danni – Ricorso ex art. 3 e 4 L. 67/2006.

La Legge 67/2006, intitolata “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”, sancisce il dritto di chi vive in condizioni di disabilità a non essere discriminato, prevedendo che il Tribunale competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento discriminatorio, oltre a condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali l’autore di tali condotte.

Questa legge garantisce, infatti, la piena attuazione della nota Legge 104/1992, dando anche una definizione di discriminazione e distinguendola in diretta ed indiretta.

Nello specifico, si parla di discriminazione diretta quando, a causa della propria disabilità, una persona riceve un trattamento meno favorevole rispetto ad una persona normodotata nelle stesse circostanze.

Si ha invece una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutro possano arrecare svantaggio ad un soggetto disabile.

Allo stesso modo, la legge considera condotte discriminatorie, le molestie e tutti quei comportamenti indesiderati connessi alla disabilità, che violino i diritti di una persona portatrice di handicap, creando un clima di umiliazione e ostilità nei confronti dello stesso.

La Legge 67/2006 consente ai soggetti più deboli di far valere i propri diritti contrastando le condotte discriminatorie. Per fare ciò è possibile proporre un ricorso ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 67/2006 dinanzi alla Tribunale civile del luogo di domicilio del ricorrente. Il ricorso può essere presentato personalmente dall’interessato o tramite associazioni ed enti individuati con decreto del Ministro sulla base delle finalità previste nello statuto e della stabilità dell’organizzazione. Il giudice, accogliendo il ricorso, oltre a provvedere al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, compreso un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Si evidenzia altresì come il nostro ordianmento tuteli anche altre forme di discriminazione, siano esse di genere, di razza o collegate agli orientamenti sessualim e sul punto si ricorda il decreto legislativo n. 215/2003, recependo la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, attua nel nostro ordinamento il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Il decreto legislativo del 9 luglio 2003 n. 216, recependo la direttiva 2000/78/CE, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La recente giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’accoglimento di questo tipo di ricorsi, si è spesso espressa a favore delle vittime di discriminazione, rispecchiando la sensibilità sempre maggiore della società odierna sulla tematica.

Lo Studio Legale Massafra S.T.A. s.r.l. assiste le vittime di discriminazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria, aiutandole ad ottenere non solo la cessazione delle condotte lesive poste in essere nei loro confronti, ma anche ad ottenere un congruo risarcimento per i danni subiti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.