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Vittime del dovere – Beneficio condizionato all’esistenza di particolari condizioni ambientali o operative.

Recentemente la Suprema Corte ha chiarito che “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 13/06/2022)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/01/2024, n. 287).