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Vittime del dovere –Individuazione dei soggetti beneficiari di speciali elargizioni.

L’art. 3 legge 466/1980 13 prevede che “Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego, è concessa un’elargizione nella misura di lire 100 milioni.”

Inoltre ai sensi dell’art. 1 co. 563 e 564 della L. n. 266/2005 “563.    Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a)  nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)  nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c)  nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d)  in operazioni di soccorso; e)  in attività di tutela della pubblica incolumità;

f)  a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,necessariamente, caratteristiche di ostilità.  564.    Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.