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Vittime del dovere – Richiesta dei benefici e onere della prova.

Con un’importante pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ex art. 1, commi 563 e 564 della L. n. 266 del 2005, ciò che deve essere provato dal richiedente è solo lo stato patologico di esposizione a particolari condizioni, restando a carico dell’Amministrazione che intenda negare il beneficio dare prova che la malattia è dipesa da cause diverse” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9641).