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Vittime del dovere – Richiesta del beneficio e giurisdizione del giudice ordinario.

Il TAR Lazio ha confermato come “In tema di giurisdizione sulle controversie, come quella di specie, relative al beneficio previsto in favore delle vittime del dovere dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché in presenza dei requisiti richiesti, le vittime dirette o i familiari superstiti sono titolari di una posizione giuridica di diritto soggettivo, rispetto alla quale la P.A. è priva di ogni potere discrezionale, “sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, sia con riferimento alla quantificazione del beneficio, prefissata dalla legge”, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso legislatore abbia previsto un tetto massimo di spesa per la concessione dei benefici in questione, in quanto ciò vale solo a giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non implica alcuna discrezionalità nella erogazione del beneficio.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, 08/01/2024, n. 274).