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Contratti Bancari – Modifiche unilaterali delle condizioni ai sensi dell’art. 118 T.U.B.

L’art. 118 TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede che “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”
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Lo ius variandi nei contratti bancari è quindi un diritto potestativo previsto dall’art. 118 TUB che costituisce una norma eccezionale.
Per mezzo dell’esercizio dello ius variandi È ESCLUSO CHE POSSANO ESSERE INTRODOTTE CLAUSOLE NUOVE, potendo essere modificate solo quelle preesistenti: “l’istituto dello ius variandi, … come noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi … l’introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l’equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall’art. 118 TUB” (ABF Milano 12.5.2015 n. 3724, ABF Napoli n. 300/2010; ABF Napoli 28.2.2011; ABF Milano 10.11.2010).
In conformità a quanto statuito dai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, la facoltà di modificare unilateralmente il contratto non può essere esercitata in violazione del generale principio di buona fede (può essere indice di violazione di tale principio il frequente ricorso allo ius variandi, a meno di eccezionali condizioni di mercato che giustifichino la condotta della banca) (Collegio di coordinamento ABF n. 26498/2018).
La comunicazione relativa allo ius variandi deve avvenire per iscritto “o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente” (art. 118, comma 2, TUB), intendendosi per “supporto durevole” qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere correttamente assolto il relativo dovere di comunicazione. Quando l’onere di comunicazione non viene assolto dalla banca o, ciò che è lo stesso, non vi è prova che lo sia stato, consegue l’inefficacia della modifica contrattuale, quindi continuano ad applicarsi le condizioni preesistenti, e le somme addebitate devono essere ripetute (Collegio di coordinamento ABF nn. 3499/2012, 3724/2015, 5232/2016; ABF Roma 10.11.2010; ABF Milano 1.10.2010; ABF Roma 30.9.2010; ABF n. 324/2014; ABF Roma nn. 11607/2017 e 4605/2016; ABF Palermo n. 17715/2017).
È discusso se la proposta possa essere contenuta negli estratti conto bancari: secondo parte della giurisprudenza no, perché tale modalità non è rispettosa del dettato normativo (e spesso contrattuale) di riferimento (Trib. Modena 4.1.2016; Trib. Venezia 19.12.2016). Secondo un diverso orientamento, nulla vieta che la proposta di modifica unilaterale sia comunicata con gli estratti conto, ovviamente in via preventiva rispetto alla sua esecuzione (Trib. Roma 20.6.2019); dello stesso tenore appaiono le conclusioni della Cassazione, secondo cui una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell’invio degli estratti conto «non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell’art. 118 TUB» (Cass. Civ. n. 17110/2019).

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