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Natura retributiva dell’elargizione per l’abitazione e sua imputazione nel calcolo del TFR e dei versamenti contributivi.

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto il diritto al riconoscimento della incidenza sul trattamento di fine rapporto della elargizione per l’abitazione erogate in favore dei dipendenti bancari.  Infatti ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, per ciascun anno di servizio occorre isolare una quota pari alla complessiva retribuzione annuale divisa per 13,5. Nella retribuzione annuale vanno computate tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo non occasionale, ivi comprese le prestazioni in natura (tipo fringe benefits) ed escluso quanto erogato a titolo di rimborso spese. Le quote così individuate devono poi essere rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat. In merito all’elargizione per l’abitazione la Suprema Corte ha chiarito che Ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, comma 2, cod. civ. ed in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese, sostenute nell’interesse dell’imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito. Ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta ad un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a retribuzione”(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 13-08-2019, n. 21383).
Tale principio conferma anche il precedente orientamento secondo cui “Ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, comma 2, cod. civ. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore. Ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, ove desumibile dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione ed all’avvenuto assoggettamento a retribuzione”(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 31-05-2019, n. 15017) e la sentenza del 2018 a mente della quale  t”In ema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti creditizi, la “elargizione per abitazione”, riconosciuta al funzionario trasferito con i familiari conviventi, é da considerarsi quale elemento della retribuzione ove abbia carattere continuativo e periodico e finalità di contributo corrisposto, in misura fissa e senza documentazione giustificativa, in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, da computarsi – in mancanza di una espressa deroga pattizia – nella base di calcolo prevista dall’art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 09/10/2014)”
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 03-08-2018, n. 20505).

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